ConvenzioneSez. 2

Art. 244

Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze

In vigore dal 20 dic 1994
Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonché le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina. 2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con gli altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonché il potenziamento delle autonome capacità di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-244

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Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze (Art. 244 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo