ConvenzioneParte XIII

Art. 240

Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina

In vigore dal 20 dic 1994
O Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi: a) la ricerca scientifica marina è condotta esclusivamente a fini pacifici; b) la ricerca scientifica marina è condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione; c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi; d) la ricerca scientifica marina è condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-240

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Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina (Art. 240 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo