Convenzione›Parte XIII
Art. 240
Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina
In vigore dal 20 dic 1994
O
Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina
Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi:
a) la ricerca scientifica marina è condotta esclusivamente a fini
pacifici;
b) la ricerca scientifica marina è condotta con appropriati
metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione;
c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo
ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili
con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi;
d) la ricerca scientifica marina è condotta nel rispetto di tutti
i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-240