ConvenzioneSez. 2

Art. 243

Creazione di condizioni favorevoli

In vigore dal 20 dic 1994
Creazione di condizioni favorevoli Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-243

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Creazione di condizioni favorevoli (Art. 243 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo