Convenzione›Sez. 2
Art. 243
Creazione di condizioni favorevoli
In vigore dal 20 dic 1994
Creazione di condizioni favorevoli
Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-243