Convenzione›Parte XIII
Art. 238
Diritto di condurre ricerca scientifica marina
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di condurre ricerca scientifica marina
Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-238