ConvenzioneParte XIII

Art. 238

Diritto di condurre ricerca scientifica marina

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di condurre ricerca scientifica marina Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-238

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Diritto di condurre ricerca scientifica marina (Art. 238 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo