ConvenzioneSez. 10

Art. 236

Immunità sovrana

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità sovrana Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-236

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Immunità sovrana (Art. 236 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo