Convenzione›Sez. 10
Art. 236
Immunità sovrana
In vigore dal 20 dic 1994
Immunità sovrana
Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-236