ConvenzioneSez. 7

Art. 231

Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati

In vigore dal 20 dic 1994
Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando è possibile, le autorità marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-231

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Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati (Art. 231 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo