Convenzione›Sez. 7
Art. 227
Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere
Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-227