ConvenzioneSez. 7

Art. 227

Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-227

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Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere (Art. 227 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo