ConvenzioneSez. 7

Art. 224

Esercizio dei poteri di polizia

In vigore dal 20 dic 1994
Esercizio dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unità in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-224

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Esercizio dei poteri di polizia (Art. 224 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo