Convenzione›Sez. 7
Art. 224
Esercizio dei poteri di polizia
In vigore dal 20 dic 1994
Esercizio dei poteri di polizia
I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unità in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-224