ConvenzioneSez. 7

Art. 223

Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti

In vigore dal 20 dic 1994
Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dall'autorità di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonché la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-223

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Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti (Art. 223 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo