ConvenzioneSez. 6

Art. 219

Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento

In vigore dal 20 dic 1994
Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilità delle navi, dalla quale può derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al più vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-219

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Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento (Art. 219 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo