Convenzione›Sez. 6
Art. 219
Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento
In vigore dal 20 dic 1994
Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento
Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilità delle navi, dalla quale può derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al più vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-219