ConvenzioneSez. 6

Art. 222

Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranità oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all', e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-222

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Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico (Art. 222 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo