ConvenzioneSez. 7

Art. 225

Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtù della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione nè in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi nè condurle a porti o ancoraggi insicuri, nè esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-225

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Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia (Art. 225 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo