Convenzione›Sez. 7
Art. 225
Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia
Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtù della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione nè in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi nè condurle a porti o ancoraggi insicuri, nè esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-225