ConvenzioneSez. 7

Art. 230

Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato

In vigore dal 20 dic 1994
Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato 1. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte in caso di violazione delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere al di là del mare territoriale. 2. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte per violazioni delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere nel mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento nel mare territoriale. 3. Nel corso di un procedimento iniziato per tali violazioni commesse da una nave straniera per le quali possono essere inflitte pene pecuniarie, si debbono rispettare i diritti riconosciuti dell'accusato.
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Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato (Art. 230 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo