ConvenzioneSez. 7

Art. 226

Indagini su navi straniere

In vigore dal 20 dic 1994
Indagini su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi più a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli . Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtù delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando: i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti; ii) il contenuto di tali documenti non è sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure iii) la nave non è munita di certificati e documenti validi. b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalità ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria. c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilità delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, può essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al più vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio è stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e può chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV. 2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.
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Indagini su navi straniere (Art. 226 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo