Convenzione›Sez. 7
Art. 229
Istituzione di procedimenti civili
In vigore dal 20 dic 1994
Istituzione di procedimenti civili
Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto di iniziare una causa civile in caso di perdite o danni derivati dall'inquinamento dell'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-229