ConvenzioneSez. 7

Art. 232

Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilità di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-232

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Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione (Art. 232 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo