Convenzione›Sez. 11
Art. 237
Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino
In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino
1. Le disposizioni della presente Parte si applicano senza pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l'applicazione dei principi generali enunciati dalla presente Convenzione.
2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i principi generali e con gli obbiettivi della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-237