Convenzione›Sez. 7
Art. 233
Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale
In vigore dal 20 dic 1994
Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale
Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale.
Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all', a) e b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-233