ConvenzioneSez. 7

Art. 233

Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale. Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all', a) e b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-233

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