ConvenzioneSez. 2

Art. 42

Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito

In vigore dal 20 dic 1994
Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito 1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'; b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive; c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca; d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, nè la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale definito nella presente sezione. 3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti. 5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunità sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale è immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilità internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-42

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Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo