Convenzione›Sez. 2
Art. 42
Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito
In vigore dal 20 dic 1994
Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito
1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie:
a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico
marittimo, secondo il disposto dell';
b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento,
attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali
relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive;
c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa
la manovra delle apparecchiature da pesca;
d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi.
2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, nè la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale definito nella presente sezione.
3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti.
4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti.
5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunità sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale è immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilità internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.
Storico versioni
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