Convenzione›Sez. 2
Art. 40
Attività di ricerca e di rilievi
In vigore dal 20 dic 1994
Attività di ricerca e di rilievi
Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unità idrografiche e di ricerca marine, non possono eseguire alcuna attività di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-40