ConvenzioneParte III

Art. 35

Ambito di applicazione della presente Parte

In vigore dal 20 dic 1994
Ambito di applicazione della presente Parte Nessuna norma della presente parte si applica: a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all', abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali; b) al regime giuridico delle acque situate al di là del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare; c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio è totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-35

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Ambito di applicazione della presente Parte (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo