Convenzione›Parte III
Art. 35
Ambito di applicazione della presente Parte
In vigore dal 20 dic 1994
Ambito di applicazione della presente Parte
Nessuna norma della presente parte si applica:
a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione
del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata
tracciata secondo il metodo descritto all', abbia
l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali;
b) al regime giuridico delle acque situate al di là del mare
territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare;
c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio è
totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni
internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-35