ConvenzioneParte III

Art. 34

Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale 1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare nè il regime giuridico delle acque di tali stretti, nè l'esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi. 2. La sovranità o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-34

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Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo