Art. 34 · Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale
ConvenzioneParte III

Art. 34

147 / 455

Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale 1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare nè il regime giuridico delle acque di tali stretti, nè l'esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi. 2. La sovranità o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-34