Convenzione
Art. 29
Definizione di nave da guerra
In vigore dal 20 dic 1994
Definizione di nave da guerra
Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-29