Art. 33
Zona contigua
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-33
Zona contigua
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L'articolo istituisce e disciplina la cosiddetta 'zona contigua', un tratto di mare situato subito oltre il mare territoriale dello Stato costiero. In questa specifica area, lo Stato ha la facoltà di svolgere i controlli necessari per prevenire violazioni delle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione. Inoltre, lo Stato può esercitare il controllo per punire chi ha commesso tali violazioni all'interno del proprio territorio o del mare territoriale. L'estensione massima consentita per la zona contigua è fissata entro il limite di 24 miglia marine dalla linea di base.
La norma consente allo Stato costiero di tutelare i propri interessi essenziali e prevenire o reprimere infrazioni alle proprie leggi in un'area di mare adiacente alle proprie acque territoriali.
Si applica agli Stati costieri, che possono esercitare i poteri di controllo, e a chiunque navighi o transiti nella zona contigua ed è soggetto al rispetto delle normative doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione dello Stato.
Un'imbarcazione si trova a 18 miglia marine dalla costa e le autorità dello Stato costiero la intercettano e la ispezionano per prevenire l'introduzione clandestina di merci o persone. Le autorità possono intervenire per fermare o sanzionare l'infrazione delle normative doganali o di immigrazione commessa nel proprio territorio o mare territoriale.
Esercizio del controllo da parte dello Stato costiero per prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione commesse nel territorio o mare territoriale; rispetto del limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.