Convenzione›Sez. 4
Art. 33
Zona contigua
In vigore dal 20 dic 1994
Zona contigua
1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti
doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra,
commesse non proprio territorio o mare territoriale.
2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine
dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-33