Convenzione›Sez. 4

Art. 33

Zona contigua

In vigore dal 20 dic 1994
Zona contigua 1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse non proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-33

In sintesi

L'articolo istituisce e disciplina la cosiddetta 'zona contigua', un tratto di mare situato subito oltre il mare territoriale dello Stato costiero. In questa specifica area, lo Stato ha la facoltà di svolgere i controlli necessari per prevenire violazioni delle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione. Inoltre, lo Stato può esercitare il controllo per punire chi ha commesso tali violazioni all'interno del proprio territorio o del mare territoriale. L'estensione massima consentita per la zona contigua è fissata entro il limite di 24 miglia marine dalla linea di base.

Perché esiste questa norma

La norma consente allo Stato costiero di tutelare i propri interessi essenziali e prevenire o reprimere infrazioni alle proprie leggi in un'area di mare adiacente alle proprie acque territoriali.

A chi si applica

Si applica agli Stati costieri, che possono esercitare i poteri di controllo, e a chiunque navighi o transiti nella zona contigua ed è soggetto al rispetto delle normative doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione dello Stato.

Esempio pratico

Un'imbarcazione si trova a 18 miglia marine dalla costa e le autorità dello Stato costiero la intercettano e la ispezionano per prevenire l'introduzione clandestina di merci o persone. Le autorità possono intervenire per fermare o sanzionare l'infrazione delle normative doganali o di immigrazione commessa nel proprio territorio o mare territoriale.

Adempimenti e conseguenze

Esercizio del controllo da parte dello Stato costiero per prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione commesse nel territorio o mare territoriale; rispetto del limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base.

Domande frequenti

Qual è la massima estensione della zona contigua?La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine a partire dalla linea di base utilizzata per misurare la larghezza del mare territoriale.
Per quali materie lo Stato costiero può esercitare il controllo nella zona contigua?Il controllo può essere esercitato esclusivamente in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione.
Lo Stato costiero può punire violazioni commesse nella zona contigua?Lo Stato può esercitare il controllo per punire le violazioni delle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione che siano state commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

Termini chiave

zona contiguamare territorialeStato costierolinea di basemiglia marine

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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