ConvenzioneSez. 3

Art. 26

Tasse imponibili alle navi straniere

In vigore dal 20 dic 1994
Tasse imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa può essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-26

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Tasse imponibili alle navi straniere (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo