Convenzione›Sez. 3
Art. 26
Tasse imponibili alle navi straniere
In vigore dal 20 dic 1994
Tasse imponibili alle navi straniere
1. Nessuna tassa può essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale.
2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-26