Convenzione›Sez. 3
Art. 21
Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo
In vigore dal 20 dic 1994
Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo
1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:
a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico
marittimo;
b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla
navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
c) protezione di cavi e condotte;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti
dello Stato costiero relativi alla pesca;
f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione,
riduzione e controllo del suo inquinamento;
g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.
2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate.
3. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti.
4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-21