Convenzione›Sez. 3
Art. 17
Diritto di passaggio inoffensivo
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di passaggio inoffensivo
Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-17