ConvenzioneSez. 3

Art. 17

Diritto di passaggio inoffensivo

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di passaggio inoffensivo Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di passaggio inoffensivo (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo