ConvenzioneSez. 2

Art. 13

Bassifondi emergenti a bassa marea

In vigore dal 20 dic 1994
Bassifondi emergenti a bassa marea 1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea bassa marea su quel bassofondo può essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale. 2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-13

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Bassifondi emergenti a bassa marea (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo