Art. 10
Baie
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Baie
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L'articolo stabilisce che un'insenatura è considerata baia solo se le sue coste appartengono a un unico Stato e se la sua superficie è pari o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea di entrata. Nel calcolo della superficie si considerano anche le isole presenti al suo interno. Se la larghezza della sua entrata naturale non supera le 24 miglia marine, si può tracciare una linea di chiusura che rende le acque interne. Se l'apertura supera le 24 miglia, viene tracciata all'interno una linea di base diritta di tale lunghezza per racchiudere la massima estensione possibile di acque. Queste regole non valgono per le baie storiche o dove si applica il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.
La norma definisce i criteri geografici e geometrici per identificare una baia appartenente a un singolo Stato e stabilire le condizioni per considerarne le acque come acque interne.
Si applica agli Stati costieri che delimitano i propri spazi marittimi e a chi naviga nelle acque delle baie appartenenti a un solo Stato.
Uno Stato costiero individua un'insenatura profonda le cui sponde appartengono interamente al proprio territorio e la cui entrata naturale misura 18 miglia marine. Poiché la superficie dell'acqua supera quella del semicerchio di riferimento e la larghezza è inferiore a 24 miglia marine, lo Stato traccia una linea di delimitazione tra i punti di bassa marea dell'entrata, qualificando tutte le acque interne all'insenatura come proprie acque interne.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.