Convenzione›Sez. 2
Art. 5
Linea di base normale
In vigore dal 20 dic 1994
Linea di base normale
Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-5