Convenzione›Parte I
Art. 1
Uso dei termini e ambito d'applicazione
In vigore dal 20 dic 1994
TRADUZIONE NON UFFICIALE
LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE
DEL 10 DICEMBRE 1982
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO
DEL MARE
Gli Stati contraenti della presente Convenzione,
Animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo,
Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze della Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile,
Consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme,
Riconoscendo che è auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino,
Considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità ed, in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste,
Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati,
Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai Principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta,
Affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai
principi del diritto internazionale generale
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Uso dei termini e ambito d'applicazione
1. Ai fini della presente Convenzione:
1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;
2) per "Autorità" s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;
3) per "attività nell'Area" s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;
4) Per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali.
5) a) Per "immissione" si intende:
i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
b) il termine "immissione" non include:
i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purchè non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purchè tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.
2. 1) Per gli "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore.
2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all', b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-1