ConvenzioneParte XVII

Art. 305

Firma

In vigore dal 20 dic 1994
Firma 1. La presente Convenzione è aperta alla firma: a) di tutti gli Stati; b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; e) di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX. 2. La presente Convenzione è aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-305

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Firma (Art. 305 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo