ConvenzioneParte XVI

Art. 303

Oggetti archeologici e storici scoperti in mare

In vigore dal 20 dic 1994
Oggetti archeologici e storici scoperti in mare 1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine. 2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell', presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo. 3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali. 4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-303

In sintesi

L'articolo impone agli Stati il dovere generale di proteggere i beni storici e archeologici scoperti in ambiente marino e di collaborare a tale scopo. Per monitorare e limitare il traffico di questi beni, lo Stato costiero può considerare la loro rimozione non autorizzata dal fondo marino come un'infrazione alle proprie leggi. Restano comunque salvi i diritti dei proprietari identificabili, le regole sul recupero dei relitti e le norme generali di diritto marittimo e internazionale.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la salvaguardia e la conservazione degli oggetti di interesse archeologico e storico rinvenuti in mare, promuovendo la collaborazione tra Stati e contrastandone il commercio non autorizzato.

A chi si applica

Si applica agli Stati (inclusi gli Stati costieri) e a chiunque operi nel ritrovamento, recupero o commercio di beni storici e archeologici in mare.

Esempio pratico

Durante un'immersione viene individuato un reperto antico sul fondale marino antistante la costa di uno Stato. Se un soggetto tenta di rimuoverlo senza aver ottenuto l'autorizzazione dello Stato costiero, tale condotta può essere considerata una violazione delle leggi dello Stato stesso.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli Stati di tutelare e cooperare per la protezione dei beni; necessità di autorizzazione dello Stato costiero per la rimozione dal fondo marino, la cui mancanza può essere presunta come violazione di leggi e regolamenti.

Domande frequenti

Gli Stati sono obbligati a proteggere i beni storici e archeologici trovati in mare?Sì, il testo stabilisce espressamente l'obbligo per gli Stati di tutelare tali oggetti e di cooperare a questo scopo.
Cosa accade se un reperto viene rimosso dal fondale senza l'autorizzazione dello Stato costiero?Lo Stato costiero può presumere che la rimozione non autorizzata costituisca una violazione delle proprie leggi e regolamenti applicabili al fine di controllarne il commercio.
Questa norma annulla i diritti dei proprietari o le regole sul recupero dei relitti?No, il testo specifica che restano impregiudicati i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo o internazionale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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