Art. 303
Oggetti archeologici e storici scoperti in mare
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-303
Oggetti archeologici e storici scoperti in mare
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-303
L'articolo impone agli Stati il dovere generale di proteggere i beni storici e archeologici scoperti in ambiente marino e di collaborare a tale scopo. Per monitorare e limitare il traffico di questi beni, lo Stato costiero può considerare la loro rimozione non autorizzata dal fondo marino come un'infrazione alle proprie leggi. Restano comunque salvi i diritti dei proprietari identificabili, le regole sul recupero dei relitti e le norme generali di diritto marittimo e internazionale.
La norma mira a garantire la salvaguardia e la conservazione degli oggetti di interesse archeologico e storico rinvenuti in mare, promuovendo la collaborazione tra Stati e contrastandone il commercio non autorizzato.
Si applica agli Stati (inclusi gli Stati costieri) e a chiunque operi nel ritrovamento, recupero o commercio di beni storici e archeologici in mare.
Durante un'immersione viene individuato un reperto antico sul fondale marino antistante la costa di uno Stato. Se un soggetto tenta di rimuoverlo senza aver ottenuto l'autorizzazione dello Stato costiero, tale condotta può essere considerata una violazione delle leggi dello Stato stesso.
Obbligo per gli Stati di tutelare e cooperare per la protezione dei beni; necessità di autorizzazione dello Stato costiero per la rimozione dal fondo marino, la cui mancanza può essere presunta come violazione di leggi e regolamenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.