Convenzione›Parte XVII
Art. 307
Adesione
In vigore dal 20 dic 1994
Adesione
La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5. L'adesione dei soggetti di cui all'O5, 1, f), è disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-307