ConvenzioneParte XVII

Art. 307

Adesione

In vigore dal 20 dic 1994
Adesione La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5. L'adesione dei soggetti di cui all'O5, 1, f), è disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-307

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Adesione (Art. 307 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo