Art. 307 · Adesione
ConvenzioneParte XVII

Art. 307

307 / 455

Adesione

In vigore dal 20 dic 1994
Adesione La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5. L'adesione dei soggetti di cui all'O5, 1, f), è disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-307