Convenzione›Parte XVII
Art. 309
Riserve ed eccezioni
In vigore dal 20 dic 1994
Riserve ed eccezioni
Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da
altri articoli della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-309