ConvenzioneParte XVII

Art. 309

Riserve ed eccezioni

In vigore dal 20 dic 1994
Riserve ed eccezioni Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-309

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