ConvenzioneParte XVII

Art. 314

Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area

In vigore dal 20 dic 1994
Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area 1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorità, un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attività esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato VI. Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea. I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare e approvare l'emendamento proposto. L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dalla Assemblea, è considerato adottato. 2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'.
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Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area (Art. 314 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo