ConvenzioneParte XVII

Art. 315

Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti

In vigore dal 20 dic 1994
Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 2. Gli O6, 3O7 e 32O si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-315

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Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti (Art. 315 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo