ConvenzioneParte XVII

Art. 312

Emendamenti

In vigore dal 20 dic 1994
Emendamenti 1. Al termine di un periodo di 1O anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contrente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purchè essi non riguardino le attività esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti così proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati contraenti dà risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza. 2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, è la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finché non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.
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Emendamenti (Art. 312 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo