ConvenzioneParte XVII

Art. 317

Denuncia

In vigore dal 20 dic 1994
Denuncia 1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine più lungo. 2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, così come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato. 3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-317

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Denuncia (Art. 317 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo