ConvenzioneParte XVII

Art. 320

Testi autentici

In vigore dal 20 dic 1994
Testi autentici L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato, tenuto conto dell', presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A MONTEGO BAY, il dieci dicembre millenovecentottantadue.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-320

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Testi autentici (Art. 320 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo