Allegato IIParte XVII

Art. 5

In vigore dal 20 dic 1994
Salvo che la Commissione non decida diversamente, essa opera tramite delle sottocommissioni formate da 7 membri, designati in modo equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda presentata da uno Stato costiero. I cittadini dello Stato costiero che hanno presentato la domanda e che sono anche componenti della Commissione e qualsiasi altro membro della Commissione che ha assistito uno Stato costiero, fornendogli pareri scientifici e tecnici con riferimento al tracciato, non possono fare parte della sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno il diritto in qualità di membri ai lavori della Commissione relativi a detta domanda. Lo Stato costiero che ha presentato la domanda alla Commissione può inviare i suoi rappresentanti a partecipare ai lavori pertinenti senza diritto di voto.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. — Testo vigente | Portale Normativo