Allegato IIIParte XVII

Art. 1

Diritti sui minerali

In vigore dal 20 dic 1994
ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO Diritti sui minerali Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.
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