Allegato III›Parte XVII
Art. 1
Diritti sui minerali
In vigore dal 20 dic 1994
ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE,
L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO
Diritti sui minerali
Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-1-2