Allegato III›Parte XVII
Art. 6
Approvazione di programmi di lavoro
In vigore dal 20 dic 1994
Approvazione di programmi di lavoro
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorità prende in esame le proposte di programmi di lavoro.
2. Nell'esaminare una richiesta di approvazione di un programma di lavoro redatto in forma di contratto, l'Autorità innanzi tutto accerta che:
a) il richiedente abbia rispettato le procedure di richiesta
previste dall' del presente Allegato, e abbia
espresso all'Autorità gli impegni e le garanzie richieste da quello stesso articolo. In caso di non osservanza di tali
procedure o in assenza di tali impegni e garanzie il
richiedente avrà 45 giorni di tempo per ovviare a tali inconvenienti;
b) il richiedente possegga l'idoneità prevista all' del
presente Allegato.
3. Tutti i programmi di lavoro proposti vengono esaminati nell'ordine in cui sono ricevuti. Essi debbono essere conformi e disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, ivi comprese le disposizioni in materia di requisiti operativi, contributi finanziari e impegni relativi al trasferimento di tecnologia. Se i programmi di lavoro proposti sono conformi a tali disposizioni, l'Autorità li approva purchè siano in accordo con le condizioni uniformi e non discriminatorie contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, a meno che:
a) l'area interessata dal programma di lavoro proposto sia, in
parte o per intero, compresa in un programma di lavoro già
approvato o in un programma di lavoro precedentemente proposto sul quale l'Autorità non abbia ancora deliberato in via definitiva;
b) l'area interessata dal programma di lavoro proposto venga, in parte o per intero, esclusa dall'Autorità conformemente all', x); oppure
c) il programma di lavoro proposto sia stato presentato o
patrocinato da uno Stato contraente che già ottenuto l'approvazione di:
i) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate la cui superficie, aggiunta a quella dell'una o dell'altra
parte dell'area interessata dal programma di lavoro
proposto, occupi oltre il 30% di un'area circolare di
400.000 km2 misurati dal centro dell'una o dell'altra parte dell'interessata dal programma di lavoro proposto;
ii) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate che
complessivamente costituiscano il 2% della superficie totale
dell'area che non sia riservata o non sia stata esclusa dallo sfruttamento in virtù dell', x).
4. Ai fini dell'applicazione della regola di cui al numero 3 c), un programma di lavoro presentato da una società o da un consorzio viene assegnato secondo criteri di proporzionalità fra gli Stati contraenti patrocinati interessati, conformemente all' del presente Allegato. L'Autorità può approvare programmi di lavoro che ricadono sotto il numero 3, c) se è certa che tale approvazione non permette, a uno Stato contraente o a soggetti da esso patrocinati, di monopolizzare le attività nell'Area o di estromettere altri Stati contraenti dalle attività nell'Area.
5. Nonostante il numero 3, a), scaduto il periodo interinale di cui all' 3, l'Autorità può adottare, per mezzo di norme, regolamenti e procedure, altre procedure e criteri coerenti con la presente Convenzione per stabilire, nel caso sia necessaria una selezione tra i più richiedenti per una stessa area, a quali tra questi verranno approvati i programmi di lavoro. Tali procedure e criteri debbono garantire l'approvazione equa e non discriminatoria dei programmi di lavoro.
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