Allegato III›Parte XVII
Art. 9
Attività nelle aree riservate
In vigore dal 20 dic 1994
Attività nelle aree riservate
1. All'Impresa viene concessa la possibilità di decidere se intende intraprendere attività in ciascun'area riservata. Tale decisione può essere presa in qualunque momento, a meno che l'Autorità non riceva una notifica conformemente al numero 4, nel qual caso l'Impresa deve prendere una decisione in un lasso di tempo ragionevole. L'Impresa può decidere di sfruttare tale area nell'ambito di azioni in compartecipazione con lo Stato o con il soggetto interessato.
2. L'Impresa può stipulare contratti per l'esecuzione di una parte delle proprie attività conformemente all'Allegato IV, .
Può anche aderire ad azioni in compartecipazione per la condotta di tali attività con altri soggetti abilitati a condurre attività nell'Area in virtù dell'b). Nel prendere in considerazione tali azioni in compartecipazione, l'Impresa deve offrire la possibilità di una partecipazione effettiva agli Stati contraenti che siano Stati in via di sviluppo e ai soggetti aventi la loro nazionalità.
3. L'Autorità può prescrivere, nelle proprie norme, regolamenti e procedure, requisiti e condizioni fondamentali e procedurali per tali contratti e azioni in compartecipazione.
4. Qualunque Stato contraente che sia uno Stato in via di sviluppo o una qualunque persona fisica o giuridica da esso patrocinata e posta sotto il controllo effettivo di tale Stato o di un altro Stato in via di sviluppo che sia un richiedente qualificato, o un qualunque gruppo di Stati o persone su citati, può notificare all'Autorità la propria intenzione di presentare un programma di lavoro conformemente all' del presente Allegato, relativamente a un'area riservata. Tale programma di lavoro sarà preso in considerazione se l'Impresa decide, in virtù del numero 1, di non condurre attività in quell'area.
Storico versioni
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