Allegato IIIParte XVII

Art. 14

Trasferimento dei dati

In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento dei dati 1. Conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità e ai termini e alle condizioni del programma di lavoro, l'operatore trasferisce all'Autorita, con la periodicità da essa stabilita, tutti i dati che siano ad un tempo necessari e pertinenti all'esercizio effettivo dei poteri e delle funzioni da parte dei principali organi dell'Autorità relativamente all'area coperta dal programma di lavoro. 2. I dati trasferiti in relazione all'area coperta dal programma di lavoro e considerati come proprietà industriale, possono essere utilizzati solo ai fini stabiliti nel presente articolo. Non debbono essere considerati proprietà industriale i dati necessari all'Autorità per formulare norme, regolamenti e procedure relativi alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente marino, a meno che non si tratti di dati relativi alla progettazione delle apparecchiature. 3. L'Autorità non può comunicare nè all'impresa nè a chiunque sia estraneo all'Autorità i dati ad essa comunicati dai prospettori, da chi ha presentato domanda di contratto o dai contraenti, considerati come proprietà industriale, ad eccezione dei dati relativi alle aree riservate, che possono essere comunicati all'impresa. Tali dati, comunicati da tali persone all' Impresa, non possono da quest'ultima essere comunicati nè all'Autorità nè a chiunque sia ad essa estraneo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-14

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Trasferimento dei dati (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo