Allegato III›Parte XVII
Art. 17
Norme, regolamenti e procedure dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Norme, regolamenti e procedure dell'Autorità
1. L'Autorità adotta e applica in modo uniforme norme, regolamenti e procedure conformemente all', f), ii), e all', o), ii), per l'esercizio delle proprie funzioni, quali sono enunciate nella Parte Xl, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) procedure amministrative relative alla prospezione,
esplorazione e sfruttamento dell'Area;
b) operazioni:
i) superficie dell'area;
ii) durata delle operazioni;
iii) caratteristiche delle prestazioni, ivi inclusi i requisiti previsti all', c) del presente Allegato;
iv) categorie di risorse;
v) rinunce di aree;
vi) rapporti di avanzamento dei lavori;
vii) comunicazione dei dati;
viii) ispezione e supervisione delle operazioni;
ix) misure per prevenire interferenze a danno di altre attività
in corso nell'ambiente marino;
x) trasferimento da parte di un contraente dei suoi diritti e obblighi;
xi) procedure relative al trasferimento di tecnologia agli Stati
in via di sviluppo conformemente all', e alla partecipazione diretta di essi;
xii) regole e prassi della prospezione, ivi incluse quelle
relative alla sicurezza delle operazioni alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente marino;
xiii) definizione della produzione commerciale;
xiv) criteri d'idoneità dei richiedenti;
c) questioni finanziarie:
i) emanazione di norme uniformi e non discriminatorie di
contabilità e definizione dei costi, e metodi di scelta dei revisori;
ii) ripartizione dei profitti delle operazioni;
iii) incentivi di cui all' del presente Allegato;
d) attuazione delle decisioni adottate in virtù dell', e dell', d).
2. Norme, regolamenti e procedure relativi agli argomenti seguenti debbono riflettere pienamente i criteri oggettivi sotto enunciati:
a) superficie delle aree: l'Autorità definisce la superficie
appropriata delle aree di esplorazione, che può estendersi
fino al doppio della superficie delle aree di sfruttamento, al fine di consentire un'esplorazione approfondita. La superficie delle aree di esplorazione viene calcolata in modo da
soddisfare i requisiti di cui all' del presente
Allegato, in merito alla riserva delle aree come pure ai
previsti requisiti di produzione che debbono essere coerenti
con l' e con i termini del contratto, tenuto conto sia dello stato della tecnologia disponibile al momento nel
campo della estrazione mineraria dei fondi marini, sia delle
pertinenti caratteristiche fisiche delle aree. La superficie di
queste non deve essere nè superiore nè inferiore a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo;
b) durata delle operazioni:
i) la durata della prospezione non deve avere limiti di tempo;
ii) Ìesplorazione dovrebbe durare il tempo necessario a
consentire il rilievo esauriente dell'area specifica, la
progettazione e costruzione delle attrezzature per
l'estrazione mineraria nell'Area e la progetaazione e
costruzione di stabilimenti di piccole e medie dimensioni
per la sperimentazione di sistemi di estrazione mineraria e lavorazione;
iii) la durata dello sfruttamento dovrebbe essere correlata alla vita economica del progetto di estrazione tenendo conto di fattori quali il depauperamento del giacimento, la
longevità delle attrezzature minerarie, le installazioni
per la lavorazione e la commerciabilità. Lo sfruttamento
dovrebbe durare quanto basta a consentire l'estrazione
commerciale dei minerali dell'area e dovrebbe prevedere un ragionevole periodo di tempo per la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione a scala commerciale, durante il quale non dovrebbe essere richiesta alcuna produzione
commerciale. Tuttavia, la durata complessiva dello
sfruttamento dovrebbe essere anche breve quanto basta
affinché l'Autorità possa modificare i termini e le
condizioni del programma di lavoro nel momento in cui ne
prende in esame il rinnovo conformemente alle norme,
regolamenti e procedure che ha adottato dopo l'approvazione del programma di lavoro.
c) Caratteristiche delle operazioni: l'Autorità esige che,
durante la fase di esplorazione, l'operatore effettui spese
periodiche ragionevolmente commisurate alla superficie
dell'area coperta dal programma di lavoro e alle spese che
verrebbero affrontate da un operatore in buona fede che volesse
realizzare la produzione commerciale nell'area, nell'arco di
tempo stabilito dall'Autorità. Le spese imposte non dovrebbero
essere fissate a un livello tale da scoraggiare operatori
potenziali che disponessero di tecnologia meno costosa di
quella prevalentemente impiegata. L'Autorità stabilisce un
lasso di tempo massimo, dopo il completamento della fase di
esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento, per
cominciare la produzione commerciale. Per determinare tale
lasso di tempo l'Autorità dovrebbe tener conto del fatto che la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione su vasta scala non può essere effettuata se non dopo la conclusione
della fase di esplorazione e l'inizio della fase di
sfruttamento. Pertanto, il lasso di tempo necessario per
iniziare la produzione commerciale in un'area dovrebbe tener
conto del tempo necessario per procedere a tale costruzione
dopo la conclusione della fase esplorativa, e dovrebbe
prevedere deroghe ragionevoli per far fronte ai ritardi
inevitabili del programma di costruzione. Raggiunta la fase
della produzione commerciale, l'Autorità esige, nell'ambito di
limiti ragionevoli e tenendo conto di tutti i fattori
pertinenti, che l'operatore mantenga tale produzione commerciale durante l'intero periodo del programma di lavoro.
d) Categorie di risorse:
Nel determinare le categorie di risorse per le quali viene
approvato un programma di lavoro, l'Autorità prende in
particolare considerazione, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
i) che talune risorse richiedono l'impiego di metodi estrattivi
simili; e
ii) che talune risorse possono essere valorizzate
contemporaneamente da più operatori impegnati nella stessa area, senza indebita interferenza reciproca.
Le disposizioni di cui sopra non impediscono all'Autorità di approvare un programma di lavoro relativo a più d'una categoria di risorse presentato da uno stesso richiedente in una stessa area.
e) Rinunce di aree:
L'operatore gode in ogni momento del diritto di rinunciare,
parzialmente o per intero, ai suoi diritti nell'area coperta da
un programma di lavoro, senza incorrere in alcuna penale.
f) Protezione dell'ambiente marino:
Si stabiliscono norme, regolamenti e procedure al fine di
garantire l'effettiva protezione dell'ambiente marino contro
effetti dannosi derivati direttamente da attività condotte
nell'Area o dalla lavorazione di minerali, effettuata a bordo di navi che si trovino immediatamente al di sopra del luogo di estrazione, tenendo conto della misura in cui tali effetti
dannosi possono derivare direttamente da perforazione,
dragaggio, carotaggio e scavo, e da versamento, immissione e
scarico nell'ambiente marino di sedimenti, rifiuti o altri effluenti.
g) Produzione commerciale:
La produzione commerciale si ritiene iniziata se un operatore
intraprende operazioni estrattive intensive e a vasta scala,
che producano materiali in quantità sufficiente a indicare
chiaramente che lo scopo principale di tali operazioni è una produzione a vasta scala, piuttosto che non una produzione
intesa alla raccolta di informazioni, al lavoro di analisi o alla sperimentazione di attrezzature o stabilimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-17