Allegato III›Parte XVII
Art. 12
Attività condotte dall'Impresa
In vigore dal 20 dic 1994
Attività condotte dall'Impresa
1. Le attività condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all', a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima.
2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneità finanziaria e tecnica di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-12