Art. 12 · Attività condotte dall'Impresa
Allegato IIIParte XVII

Art. 12

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Attività condotte dall'Impresa

In vigore dal 20 dic 1994
Attività condotte dall'Impresa 1. Le attività condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all', a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima. 2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneità finanziaria e tecnica di quest'ultima.
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