Allegato III›Parte XVII
Art. 12
341 / 455Attività condotte dall'Impresa
In vigore dal 20 dic 1994
Attività condotte dall'Impresa
1. Le attività condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all', a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima.
2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneità finanziaria e tecnica di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-12